Ecco alcuni chiarimenti, in una risposta a cura del Dottor Andrea Bufarale, su Dimissioni da Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed eventuali adempimenti per le PA.
Un dipendente di questo Ministero, componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), ha comunicato con 20 giorni di preavviso le proprie dimissioni da Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Quali sono gli eventuali adempimenti a carico dell’Amministrazione?
Per rispondere al quesito proposto dall’Amministrazione dobbiamo innanzitutto richiamare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 “Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che all’art. 47 testualmente recita:
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
Qualora non si proceda alle elezioni previste, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Dunque, tra gli obblighi che il legislatore ha attribuito al datore di lavoro non vi è sicuramente la designazione del R.L.S. in quanto tale figura resta un diritto-dovere dei lavoratori.
Tanto ciò premesso, di norma, in tutte le aziende, o unità produttive, il R.L.S è eletto o designato dai lavoratori.
Qualora non si proceda alla nomina del R.L.S., come già detto in precedenza, le funzioni di tale figura vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale di cui all’art. 48 che eserciterà in toto le competenze del R.L.S. di cui all’art. 50 D.Lgs. n. 81/2008.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]